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Tribunale di Siena, ord. 23 novembre 2025

In sede di nomina di arbitri ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., il Presidente del Tribunale è tenuto a verificare che la convenzione arbitrale non sia manifestamente inesistente e che non preveda manifestamente un arbitrato estero, costituendo tali accertamenti il presupposto per l’esercizio del potere di nomina.
Nella nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., è legittimo il criterio di selezione fondato sulla natura della controversia, potendo l’autorità giudiziaria individuare professionisti dotati di specifica competenza nella materia oggetto del giudizio arbitrale.

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