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Tribunale di Siena, ord. 18 giugno 2026 (R.G. 00002053/2025)

La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri secondo il meccanismo di cui all’art. 810 c.p.c. e l’intervento del presidente della camera di commercio ai soli fini della nomina del terzo arbitro in caso di disaccordo configura un arbitrato ad hoc e non un arbitrato amministrato.
L’exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza.
La clausola compromissoria per arbitrato ad hoc è valida anche in assenza dell’indicazione del regolamento arbitrale applicabile, in quanto nessuna norma prevede tale requisito.

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