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Tribunale di Siena, 16 novembre 2025, n. 673

Il lodo arbitrale irrituale, avendo natura negoziale in quanto riconducibile alla volontà delle parti manifestata con il conferimento del mandato agli arbitri, può essere impugnato esclusivamente per le cause di nullità o di annullabilità dei contratti previste dal codice civile, e segnatamente per contrarietà a norme imperative ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. ovvero per vizi del consenso ai sensi degli artt. 1427 e ss. cod. civ., restando preclusa ogni impugnativa fondata su errori di diritto o di giudizio commessi dagli arbitri nella valutazione delle questioni sottoposte al loro esame.
L’errore rilevante ai fini dell’annullamento del lodo arbitrale irrituale è esclusivamente quello di fatto, che si configura quando la volontà degli arbitri si sia formata sulla base di un’alterata percezione o di una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, mentre non assume rilevanza l’errore di giudizio, che attiene alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti.
La competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa non sussiste per la sola circostanza che la controversia sia formalmente riconducibile a rapporti societari, ma si determina in relazione all’oggetto della controversia secondo il criterio del petitum sostanziale, identificabile in funzione della causa petendi. Ne consegue che l’impugnazione di un lodo arbitrale irrituale pronunciato in materia societaria non rientra nella competenza delle predette Sezioni Specializzate qualora la causa petendi sia individuabile nei vizi del contratto di mandato e non nel rapporto societario.
La disciplina dell’art. 808 ter cod. proc. civ., introdotta dal d.lgs. n. 40/2006, non trova applicazione ai lodi arbitrali irrituali pronunciati in forza di clausole compromissorie stipulate anteriormente all’entrata in vigore della predetta disposizione normativa.
Nell’arbitrato societario disciplinato dal d.lgs. n. 5/2003, il richiamo operato dalla clausola compromissoria statutaria alla disciplina del medesimo decreto legislativo comporta l’applicazione dell’art. 36, secondo cui gli arbitri devono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, a prescindere da quanto diversamente previsto nella clausola compromissoria in ordine alla decisione secondo equità.

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