La clausola compromissoria che demanda al collegio arbitrale la risoluzione delle controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento del contratto, ivi incluse le conseguenze della risoluzione, non priva della competenza giurisdizionale ordinaria la domanda di pagamento di crediti pecuniari liquidi derivanti dal rapporto contrattuale quando la medesima clausola riservi espressamente al concedente la facoltà di adire l’autorità giudiziaria per il pagamento dei propri crediti pecuniari.
L’indennità per ritardata restituzione del bene oggetto di contratto di locazione finanziaria, determinata sulla base di criteri contrattuali non discrezionali mediante moltiplicazione del corrispettivo periodico per i mesi di ritardo, costituisce obbligazione liquida rientrante nel novero dei crediti pecuniari per i quali il concedente può scegliere tra arbitrato e giurisdizione ordinaria in presenza di apposita clausola di salvaguardia.
