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Tribunale di Siena, 14 dicembre 2021, n. 964

La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico.

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