L’eccezione di clausola compromissoria determina l’incompetenza del giudice ordinario e comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso in violazione della devoluzione arbitrale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’adesione del creditore all’eccezione di clausola compromissoria sollevata dal debitore non comporta compensazione delle spese processuali, rimanendo applicabile il principio della soccombenza a carico della parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo poi revocato.
La clausola arbitrale che prevede la devoluzione di ogni controversia tra le parti al giudizio di un collegio arbitrale con funzioni di amichevole compositore produce effetti vincolanti e determina l’esclusiva competenza arbitrale, indipendentemente dalla natura documentale del credito fatto valere.
