In tema di arbitrato irrituale, le condizioni sospensive apposte dal collegio arbitrale nel lodo a tutela di una delle parti devono essere rigorosamente rispettate nella sequenza e nelle modalità ivi prescritte, sicché la parte che agisca per ottenere l’adempimento della controprestazione senza che si sia verificato l’evento condizionante non ha maturato il relativo diritto di credito.
Qualora il lodo arbitrale subordini il diritto al pagamento di un corrispettivo alla preventiva verifica in contraddittorio dell’idoneità funzionale di un bene, la consegna del medesimo effettuata unilateralmente, senza il previo espletamento della verifica congiunta, non determina l’avveramento della condizione sospensiva e preclude alla parte inadempiente di agire in via monitoria per il recupero del credito.
Il mancato rispetto delle statuizioni del lodo arbitrale irrituale relative alle modalità di adempimento delle obbligazioni ivi disciplinate comporta che la parte inadempiente non possa invocare a proprio favore gli effetti favorevoli del lodo medesimo, restando preclusa l’azione per l’esecuzione delle prestazioni sospensivamente condizionate al corretto adempimento degli obblighi propedeutici.
