L’art. 818 cod. proc. civ., nel testo riformato, consente alle parti di attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali.
Deve escludersi la competenza arbitrale a emettere provvedimenti cautelari nell’ipotesi in cui la clausola arbitrale sia stata stipulata anteriormente all’entrata in vigore della riforma che ha introdotto tale potere, e ciò anche quando il regolamento richiamato dalla clausola consenta, a seguito di una modifica recettiva della riforma, l’emissione di provvedimenti cautelari, dovendosi valorizzare l’intenzione delle parti al momento della stipulazione dell’accordo arbitrale.
Qualora la clausola statutaria che rimette a un collegio di probiviri tutte le controversie tra i soci e tra questi e l’ente sia anteriore alla riforma, sui procedimenti cautelari sussiste la competenza dell’autorità giurisdizionale.
