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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 3 giugno 2026, n. 2162

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria preveda un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontà delle parti così come desumibile in base alle regole di ermeneutica contrattuale; il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell’arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale.
L’espresso riferimento all’amichevole compositore nella clausola compromissoria denota in modo inequivoco la volontà delle parti di affidare agli arbitri la soluzione della controversia solo attraverso lo strumento negoziale, con conseguente qualificazione dell’arbitrato come irrituale.
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale non ha natura vessatoria, posto che soltanto le clausole compromissorie per arbitrato rituale contengono una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, mentre quelle per arbitrato irrituale determinano soltanto l’improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all’azione.

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