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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 3 dicembre 2025, n. 3904

La clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale le controversie in materia di interpretazione o applicazione del contratto deve essere interpretata, in assenza di espressa volontà contraria delle parti, in senso estensivo, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto medesimo, ivi comprese quelle concernenti l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, quale il mancato pagamento dei canoni.
L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice ordinario per un credito derivante dal contratto. Tuttavia, qualora l’ingiunto sollevi l’eccezione di compromesso in sede di opposizione, il giudice dell’opposizione è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo e a dichiarare l’improponibilità della domanda dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ferma restando la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto a conoscere dell’opposizione.

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