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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 20 giugno 2025, n. 2054

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi “causa petendi” nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico.
La pronuncia sull’eccezione inerente la competenza del collegio arbitrale è preliminare ad ogni valutazione di merito sull’efficacia del contratto, dovendo ogni controversia derivante dall’applicazione delle previsioni contrattuali essere devoluta alla cognizione del collegio arbitrale.

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