L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri in caso di arbitrato rituale, ovvero la dichiarazione di improponibilità della domanda in caso di arbitrato libero o irrituale.
La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto, includendo anche le controversie in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso quando il collegio arbitrale sia stato investito della competenza per le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto.