Non è ammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall’art. 669-bis cod. proc. civ., se la competenza a decidere il merito della controversia è attribuita a un tribunale arbitrale.
Non è ammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall’art. 669-bis cod. proc. civ., se la competenza a decidere il merito della controversia è attribuita a un tribunale arbitrale.