L’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ. non rientra tra i procedimenti cautelari ai quali si applica l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. in materia di clausola compromissoria, atteso che l’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. non ne prevede l’estensione alla consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, con conseguente incompetenza del giudice ordinario ove sia stata pattuita una clausola arbitrale e la parte resistente ne abbia eccepito l’operatività.
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., nella parte in cui escludeva l’applicazione dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. all’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ., non può estendersi all’istituto disciplinato dall’art. 696-bis cod. proc. civ., atteso che quest’ultimo persegue la diversa finalità della conciliazione preventiva della lite e non quella della tutela del diritto alla prova dal rischio di dispersione per urgenza, che ha costituito il fondamento della pronuncia della Corte costituzionale.
L’esigenza di deflazione del contenzioso e di ragionevole durata del processo, che costituisce ratio dell’istituto della consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, non è predicabile con riferimento al procedimento arbitrale, il quale non risente dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari e la cui durata è tutelata dall’interno del sistema mediante l’apposizione del termine per la pronuncia del lodo e la libera determinabilità delle regole procedimentali ai sensi dell’art. 816-bis cod. proc. civ.
La pattuizione di una clausola compromissoria rivela l’intenzione delle parti di affidare agli arbitri l’intera decisione della lite, comprensiva della relativa istruzione, sicché l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario sollevata dalla parte che non intende affidare al giudice compiti spettanti per scelta comune agli arbitri deve prevalere sulla richiesta unilaterale di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa formulata dalla controparte.
