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Tribunale di Salerno, decr. 20 maggio 2026 (R.G. 00000756/2026)

Il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri di cui all’art. 814, co. 2, cod. proc. civ. è applicabile esclusivamente all’arbitrato rituale e non è estensibile, neppure in via analogica, all’arbitrato irrituale (arbitrato contrattuale), in quanto quest’ultimo è sfornito dell’attitudine a divenire sentenza a seguito del deposito del lodo. Il compenso dovuto agli arbitri irrituali costituisce debito nascente da mandato, per l’adempimento coattivo del quale è esperibile un ordinario giudizio di cognizione.

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