La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative all’applicazione delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali, attrae alla cognizione arbitrale le controversie aventi ad oggetto pretese creditorie della società nei confronti del socio per conferimenti e quote spese sociali, trattandosi di obbligazioni la cui esigibilità dipende dalle disposizioni statutarie e dalle delibere assembleari o consiliari.
L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo né l’emissione del provvedimento monitorio, attesa l’assenza di contraddittorio nella fase sommaria che impedisce il rilievo dell’eccezione di compromesso; tuttavia, una volta instaurato il giudizio di opposizione e tempestivamente sollevata l’eccezione di arbitrato, il giudice ordinario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
