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Tribunale di Salerno, 5 marzo 2026, n. 1449

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la richiesta e l’emissione del decreto ingiuntivo, atteso che il procedimento monitorio manca del contraddittorio necessario a far rilevare l’eccezione di compromesso; tuttavia, una volta instaurato il giudizio di opposizione ed eccepito tempestivamente il difetto di giurisdizione, il giudice ordinario che rileva la valida clausola compromissoria deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza di clausola compromissoria avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, non può essere ricompreso in tali procedimenti e rimane pertanto soggetto ad arbitrato.

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