La clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie relative a validità ed esecuzione del contratto deve essere interpretata secondo i canoni di cui all’art. 1362 cod. civ. e ha portata onnicomprensiva quando riferita a tutte le controversie nascenti dal rapporto contrattuale, ricomprendendo anche le contestazioni relative agli inadempimenti reciproci delle parti.
L’exceptio compromissi, ai sensi dell’art. 819 ter cod. proc. civ., costituisce eccezione di competenza in senso tecnico e deve essere sollevata, a pena di decadenza, entro la comparsa di risposta o, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’atto di opposizione.
La presenza di clausola compromissoria non impedisce alla parte di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà per l’intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rinvio delle parti dinanzi all’arbitro o al collegio arbitrale.
