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Tribunale di Rovigo, 25 settembre 2025, n. 649

La perizia contrattuale, configurandosi come mandato collettivo con cui le parti deferiscono ad uno o più terzi il compito di formulare un apprezzamento tecnico impegnandosi preventivamente ad accettare la soluzione proposta, non è suscettibile di impugnazione per nullità secondo l’art. 828 cod. proc. civ., restando impugnabile esclusivamente per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, quali errore, dolo, violenza o incapacità delle parti.
Nella perizia contrattuale, applicandosi la disciplina dell’art. 1726 cod. civ. in quanto mandato collettivo, la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non produce effetti, salvo che non ricorra giusta causa, nel qual caso lo scioglimento si verifica nei confronti di tutti i mandanti.
La perizia contrattuale, implicando il ricorso a norme tecniche e criteri tecnico-scientifici propri della competenza specifica del perito, non è suscettibile di impugnazione mediante la tutela prevista dall’art. 1349 cod. civ. per l’arbitraggio, il quale diversamente presuppone il ricorso a criteri oggettivi di equità mercantile per il contemperamento degli interessi delle parti.
Nella perizia contrattuale l’errore essenziale rilevante come causa di annullamento deve presentare i requisiti dell’essenzialità e della riconoscibilità ex artt. 1428 e 1429 cod. civ. e deve inficiare il processo di formazione della volontà dei periti attraverso una falsa rappresentazione della realtà, rimanendo esclusa la possibilità di fare valere errori di giudizio o di interpretazione della legge.
L’eventuale errata interpretazione ed applicazione di una regola del giudizio fissata dalle parti nella perizia contrattuale può ricondursi alla figura dell’abuso di mandato costituendo fonte di responsabilità per i periti, ma non costituisce errore sindacabile né causa di inefficacia della determinazione.

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