La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società è nulla, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 5/2003 (norma confluita nell’art. 838 bis, co. 2, cod. proc. civ. a seguito dell’abrogazione disposta dal d.lgs. 149/2022), qualora preveda che la designazione del collegio arbitrale avvenga su impulso dei soci anziché di un soggetto estraneo alla società, con conseguente radicamento della competenza del giudice ordinario in luogo degli arbitri.
