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Tribunale di Roma, ord. 30 luglio 2026 (R.G. 00056484/2022)

Il regime dell’eccezione di compromesso previsto dall’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ. si applica sia all’arbitrato rituale sia all’arbitrato irrituale, con la conseguenza che l’eccezione non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere proposta dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, configurandosi come eccezione in senso stretto.

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