La previsione di una clausola compromissoria nello statuto societario non consente di per sé il ricorso alla tutela cautelare ante causam ex art. 700 cod. proc. civ. per la sospensione di delibere assembleari, qualora non sia stato neppure avviato l’iter di nomina dei componenti del collegio arbitrale, atteso che la controversia di merito non può dirsi pendente né dinanzi al tribunale ordinario né dinanzi al collegio arbitrale, con conseguente inammissibilità del ricorso cautelare ai sensi dell’art. 2378 co. 3 cod. civ., il quale richiede che la domanda cautelare sia proposta contestualmente o successivamente alla proposizione della domanda di merito.
