La clausola statutaria che preveda la devoluzione a un collegio di probiviri delle controversie insorgenti tra associati e associazione, salva l’ipotesi che a tale organo siano attribuite le funzioni di un vero collegio arbitrale, appresta soltanto un rimedio endoassociativo diretto a prevenire la controversia e non preclude agli associati il ricorso all’autorità giudiziaria.
Ai fini della validità della clausola compromissoria che preveda il deferimento delle controversie tra associazione e associato a un collegio arbitrale composto dai probiviri nominati dall’assemblea è necessario che lo statuto preveda sin dall’origine e in termini generali che i probiviri siano designati con il concorso di tutti i soci, e non soltanto dei presenti e votanti in assemblea, poiché solo in tal modo può realizzarsi la garanzia di imparzialità di coloro che sono chiamati a risolvere la lite tra l’ente e l’associato.
La mancata allegazione della previa instaurazione del procedimento arbitrale concorre a escludere la rilevanza della clausola invocata ai fini della devoluzione della controversia agli arbitri.
