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Tribunale di Roma, ord. 19 settembre 2025

La presenza di clausola compromissoria esclude l’ammissibilità del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. per consulenza tecnica preventiva, in quanto tale istituto, non avendo natura cautelare e non contemplando il presupposto dell’urgenza, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. che devolve al giudice ordinario la competenza sulle istanze cautelari in caso di convenzione arbitrale.
La clausola compromissoria che devolve ad arbitrato rituale le controversie “tra soci o tra società e soci in dipendenza dell’attività sociale” deve essere interpretata restrittivamente, operando esclusivamente per gli addebiti direttamente connessi al rapporto sociale, mentre restano esclusi dal suo ambito applicativo i fatti costitutivi di responsabilità extracontrattuale per i quali il rapporto sociale costituisce mero presupposto di fatto.

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