In caso di omessa quantificazione delle spese di lite nel dispositivo del lodo arbitrale, pur avendo il collegio arbitrale espresso in motivazione la volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale per ottenerne la liquidazione.
Qualora il lodo sia già stato depositato, la competenza a provvedere sulla correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 826 cod. proc. civ. spetta al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il deposito, il quale procede secondo le disposizioni di cui all’art. 288 cod. proc. civ. in quanto compatibili.
