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Tribunale di Roma, ord. 19 dicembre 2025

In caso di omessa quantificazione delle spese di lite nel dispositivo del lodo arbitrale, pur avendo il collegio arbitrale espresso in motivazione la volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale per ottenerne la liquidazione.
Qualora il lodo sia già stato depositato, la competenza a provvedere sulla correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 826 cod. proc. civ. spetta al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il deposito, il quale procede secondo le disposizioni di cui all’art. 288 cod. proc. civ. in quanto compatibili.

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