Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Roma, ord. 17 ottobre 2025

Ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., il valore della controversia arbitrale si determina aprioristicamente sulla base del petitum formulato dalle parti, senza che possa rilevare l’esito del lodo arbitrale, anche in caso di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda.
Per la determinazione del compenso degli arbitri deve applicarsi l’art. 10 co. 1 d.m. n. 55/2014 e, per quanto non stabilito nella relativa tabella, le ulteriori disposizioni degli artt. da 4 a 11 del medesimo decreto concernenti l’attività giudiziale, non dovendo farsi riferimento ai parametri previsti per l’attività stragiudiziale.
Le spese sostenute per il segretario del collegio arbitrale, costituendo esborso per il funzionamento del collegio stesso, possono essere liquidate soltanto in favore degli arbitri e non direttamente al segretario.

Exit mobile version