A seguito della modifica dell’art. 818 cod. proc. civ. le parti possono attribuire agli arbitri il potere di decidere sulle domande cautelari, ma a tal fine occorre un’espressa manifestazione di volontà in tal senso.
In mancanza di tale espressa attribuzione la competenza a decidere sulle domande cautelari permane in capo all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., sicché va respinta l’eccezione di difetto di potestas iudicandi fondata sulla mera esistenza di una clausola compromissoria statutaria.
