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Tribunale di Roma, ord. 17 luglio 2026 (R.G. 00029872/2026)

A seguito della modifica dell’art. 818 cod. proc. civ. le parti possono attribuire agli arbitri il potere di decidere sulle domande cautelari, ma a tal fine occorre un’espressa manifestazione di volontà in tal senso.
In mancanza di tale espressa attribuzione la competenza a decidere sulle domande cautelari permane in capo all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., sicché va respinta l’eccezione di difetto di potestas iudicandi fondata sulla mera esistenza di una clausola compromissoria statutaria.

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