In caso di inerzia delle parti nella designazione dell’arbitro, il Presidente del Tribunale, su ricorso della parte interessata ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., provvede alla nomina dell’arbitro mancante, esercitando un potere di natura sostitutiva volto a garantire la costituzione del collegio arbitrale e l’effettività della tutela convenzionalmente pattuita.
