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Tribunale di Roma, ord. 10 dicembre 2025

a previsione contrattuale di una clausola compromissoria che attribuisca alle parti la mera facoltà di adire un organo arbitrale per la risoluzione delle controversie, anziché stabilirne l’obbligatorietà, non determina la competenza esclusiva degli arbitri e non preclude l’accesso alla giurisdizione ordinaria.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto non è opponibile al soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale che agisca a tutela di propri diritti di privativa lesi da condotte extracontrattuali poste in essere successivamente allo scioglimento del vincolo negoziale, restando in tal caso radicata la giurisdizione del giudice ordinario.
La pattuizione contrattuale che preveda l’applicazione di un diritto straniero al rapporto negoziale non preclude al giudice nazionale di valutare incidentalmente, ai fini della cognizione cautelare, la sussistenza del fumus circa lo scioglimento del medesimo rapporto contrattuale quale presupposto per l’accertamento delle dedotte condotte lesive extracontrattuali.

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