In caso di devoluzione della controversia ad arbitri, il valore della stessa ai fini della liquidazione del compenso degli arbitri si determina ai sensi dell’art. 10 D.M. n. 55/2014, sulla base del petitum e secondo le norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore, senza che possa spiegare alcun effetto la pronuncia emessa dagli arbitri, anche solo di inammissibilità o improcedibilità della domanda.
Il compenso degli arbitri, determinato ai sensi dell’art. 10 D.M. n. 55/2014, è soggetto alla decurtazione del trenta per cento prevista dall’art. 3, co. 1, D.M. n. 61/2016.
