La clausola che devolve a un arbitrato rituale le controversie relative all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione del contratto, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola è annessa.
Nei contratti stipulati fra imprese la vessatorietà della clausola compromissoria non si presume, ma va valutata in base all’art. 1341 cod. civ., non trovando applicazione la presunzione prevista in favore del consumatore.
La dichiarazione delle parti circa l’avvenuta specifica negoziazione del contenuto contrattuale e la conseguente inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. esclude che il contratto sia oggetto di unilaterale predisposizione e dimostra la comune volontà di devolvere le controversie a un collegio arbitrale in sostituzione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma la facoltà per l’intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti davanti all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
