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Tribunale di Roma, 9 dicembre 2025, n. 17288

L’annullamento di un lodo arbitrale pronunciato dalla Corte d’appello per difetto di giurisdizione non determina l’automatica caducazione degli effetti del lodo medesimo qualora tale sentenza sia stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, atteso che la cassazione con rinvio comporta la regressione del giudizio alla fase processuale antecedente alla pronuncia di annullamento, con conseguente perdurante incertezza in ordine alla definitività del lodo stesso.
La pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale a seguito di cassazione con rinvio della sentenza che ne aveva disposto l’annullamento costituisce condizione ostativa all’esigibilità e alla certezza del credito che, in base al lodo impugnato, era stato oggetto di compensazione, precludendo al creditore l’esercizio dell’azione di recupero delle somme compensate fino al passaggio in giudicato della pronuncia definitiva sull’impugnazione del lodo.

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