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Tribunale di Roma, 9 dicembre 2025, n. 17285

L’obbligazione solidale delle parti nei confronti degli arbitri per il pagamento dei compensi, prevista dall’art. 814, co. 1, cod. proc. civ., non consente alla parte che abbia già ottenuto una pronuncia giudiziale definitiva di condanna dell’altra parte solidale per una determinata somma, di proporre successivamente una nuova domanda per ottenere la differenza tra quanto liquidato in sede di consulenza tecnica e quanto originariamente richiesto, operando in tal caso la preclusione del giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., che copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione alla medesima causa petendi.

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