La disciplina della litispendenza internazionale prevista dall’art. 7 della legge n. 218 del 1995 non è applicabile all’arbitrato estero, posto che detta norma prevede l’obbligo (comma 1) o la facoltà (comma 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero.