La clausola compromissoria che devolve ad arbitri il disaccordo sull’interpretazione o sull’applicazione del contratto e, comunque, qualsiasi controversia da esso derivante, deve essere interpretata come applicabile a ogni controversia insorta fra le parti in relazione al rapporto.
La previsione secondo cui l’azione davanti al giudice ordinario può essere proposta solo dopo determinati adempimenti contrattuali non condiziona l’operatività della clausola compromissoria, riferendosi esclusivamente alle controversie proposte in sede giudiziaria.
La clausola compromissoria postula la volontà delle parti di affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, destinata a concludersi con un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ.
La clausola compromissoria non impedisce l’emissione del decreto ingiuntivo, ma l’eccezione di arbitrato proposta in sede di opposizione comporta la revoca del decreto e la rimessione agli arbitri della controversia, limitatamente alle domande compromettibili.
