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Tribunale di Roma, 6 ottobre 2025, n. 13706

Il lodo arbitrale che stabilisce il criterio percentuale di quantificazione del danno senza indicare la base di calcolo specifica per ciascun soggetto danneggiato non possiede il requisito di liquidità necessario per l’operatività della compensazione legale ex art. 1243 cod. civ., non consentendo la determinazione del credito mediante mero calcolo aritmetico.

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