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Tribunale di Roma, 5 dicembre 2025, n. 17169

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia, avente ad oggetto la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, si applica esclusivamente alle controversie endosocietarie e, in assenza di espressa previsione statutaria ovvero di autonoma pattuizione nell’atto di prenotazione, assegnazione o trasferimento immobiliare, non si estende alle controversie relative al trasferimento della proprietà dell’alloggio. Tale limitazione deriva dalla duplicità di rapporti giuridici facenti capo al socio di cooperativa edilizia: l’uno di natura associativa, scaturente dall’adesione al contratto sociale, l’altro originante da un contratto bilaterale di scambio con causa omogenea a quella della compravendita, rispetto al quale la clausola compromissoria societaria non opera automaticamente.

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