La presenza in un contratto di locazione di una clausola arbitrale non priva il Giudice statuale del potere di emettere i provvedimenti immediati (rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. o convalida sussistendone i presupposti) ma lo obbliga, in caso di mutamento del rito, una volta chiusa la fase sommaria, a declinare con sentenza la propria competenza, dichiarando sussistente per il merito quella arbitrale, incombendo poi alle parti di attivarsi per l’effettivo svolgimento del relativo giudizio.