Il procedimento di sfratto è un procedimento speciale di cognizione e pertanto, qualora la controversia relativa alla cessazione o risoluzione del contratto per scadenza del termine o per morosità sia stata oggetto di clausola compromissoria o di compromesso, ciò comporta una rinuncia del locatore a servirsi del procedimento per convalida – salvo espressa deroga ad opera delle parti – con la conseguenza che va riconosciuta la devoluzione della controversia agli arbitri.