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Tribunale di Roma, 30 agosto 2025, n. 12054

La clausola compromissoria non osta all’emissione di decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario, in quanto il difetto di giurisdizione ordinaria attiene alla cognizione di controversie che presuppongono il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio.
Quando sia proposta opposizione a decreto ingiuntivo e il debitore eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nella convenzione arbitrale, cessando la competenza del giudice ordinario, che dovrà dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
La clausola compromissoria statutaria che preveda espressamente la decadenza della competenza arbitrale limitatamente all’azione che ha formato oggetto di decreto ingiuntivo, qualora la data di sottoscrizione del decreto sia precedente al perfezionato inizio del procedimento arbitrale, determina la giurisdizione ordinaria per la specifica domanda monitoria e le relative eccezioni.
La domanda riconvenzionale che verta su questioni non connesse al petitum e alla causa petendi sottesi alla pretesa monitoria rimane soggetta alla clausola compromissoria e deve essere devoluta agli arbitri, anche quando sia stata proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sottratto alla competenza arbitrale.

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