L’azione di responsabilità nei confronti degli arbitri, ai sensi dell’art. 813-ter co. 3 cod. proc. civ., può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale esclusivamente nell’ipotesi contemplata dal co. 1, n. 1), della medesima disposizione, ossia quando l’arbitro abbia omesso o ritardato atti dovuti con dolo o colpa grave e sia stato perciò dichiarato decaduto, ovvero abbia rinunciato all’incarico senza giustificato motivo. Al di fuori di tale ipotesi, l’azione di responsabilità proposta prima della definizione del procedimento arbitrale è improcedibile.
La disciplina della responsabilità degli arbitri di cui all’art. 813-ter cod. proc. civ. risponde all’esigenza di scongiurare un utilizzo pretestuoso e distorto dell’azione di responsabilità quale mezzo per esercitare indebite pressioni sugli arbitri, condizionando l’esito del giudizio arbitrale.
Qualora sia stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità nei confronti degli arbitri può essere proposta soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accolto l’impugnazione del lodo e limitatamente ai motivi per cui l’impugnazione è stata accolta, ai sensi dell’art. 813-ter co. 4 cod. proc. civ.
