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Tribunale di Roma, 3 giugno 2026, n. 8675

La clausola contrattuale che attribuisca alle parti la facoltà di ricorrere all’arbitrato, senza formulare tale devoluzione in termini di obbligo o esclusività, non preclude la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo né la successiva azione giudiziaria, non potendo dalla sua inosservanza discendere alcuna sanzione di inammissibilità.

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