La clausola contrattuale che attribuisca alle parti la facoltà di ricorrere all’arbitrato, senza formulare tale devoluzione in termini di obbligo o esclusività, non preclude la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo né la successiva azione giudiziaria, non potendo dalla sua inosservanza discendere alcuna sanzione di inammissibilità.
