La procedura di riassegnazione dei nomi a dominio (devoluta, ai sensi del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel country code Top Level Domain “it”, a determinati prestatori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute), non ha carattere decisorio e la pronuncia che viene resa al suo esito non costituisce un lodo, neppure irrituale ex art. 808-ter cod. proc. civ.