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Tribunale di Roma, 29 dicembre 2025, n. 18132

In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall’art. 24 legge fall. e dall’art. 13 d.lgs. 270/1999 per l’amministrazione straordinaria, opera non solo con riferimento alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. Ne consegue che in sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è paralizzato dal prevalente effetto prodotto dall’apertura della procedura concorsuale, che determina l’avocazione dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito verso l’impresa sottoposta alla procedura allo speciale e inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo.
Le finalità pubblicistiche connaturate al modello processuale della verifica endoconcorsuale dei crediti non possono ricevere soddisfazione in un’alternativa sede di cognizione arbitrale, con la conseguenza che le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a ottenere la dichiarazione che un soggetto poi fallito sia tenuto al pagamento di somme, devono essere dichiarate improcedibili ai sensi dell’art. 52 legge fall.

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