La clausola compromissoria statutaria formulata in termini facoltativi, nella parte in cui prevede che la soluzione delle controversie “potra’” essere devoluta ad un collegio arbitrale, e’ comunque operativa ove invocata da una delle parti, giacche’ l’espressione adoperata non puo’ avere, sul piano giuridico, altro significato che quello di riservare agli arbitri la soluzione non negoziata della controversia.
La devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale, in forza di espressa clausola, e’ intesa a far valere la improponibilita’ della domanda e non pone questione di competenza, che si avrebbe soltanto ove fosse fatta valere la devoluzione ad arbitrato rituale.
