La clausola arbitrale medica che demanda in via esclusiva a un collegio medico la decisione sulle divergenze relative all’entità delle lesioni costituisce una clausola vessatoria, in quanto preclude al consumatore assicurato l’accesso alla tutela giurisdizionale. In difetto di prova della specifica approvazione per iscritto, essa è inefficace ai sensi degli artt. 1341 cod. civ. e 33 e ss. del Codice del consumo.
