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Tribunale di Roma, 26 giugno 2026, n. 10150

Il compromesso per arbitrato irrituale, essendo finalizzato a conseguire, a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale della controversia, implica una rinuncia ntraenti alla tutela giurisdizionale, che impedisce l’applicazione dell’art. 40 cod. proc. civ. e, di conseguenza, rende improponibile la domanda con cui la parte abbia chiesto in sede giurisdizionale la decisione della medesima controversia, ancorché connessa con altra domanda di competenza del giudice adito.
Una clausola contrattuale che deferisce ad un arbitro amichevole compositore la risoluzione di qualsiasi controversia relativa all’efficacia, all’applicazione, all’esecuzione e all’interpretazione de contratto, esonerando l’arbitro dall’osservanza di ogni formalità procedurale salvo quelle inderogabilmente previste dalla legge, configura una convenzione di arbitrato irrituale; ne consegue che il giudice ordinario, investito di una domanda rientrante nell’ambito di tale clausola, deve dichiarare la propria incompetenza in favore della sede arbitrale.

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