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Tribunale di Roma, 24 ottobre 2016, n. 19785

Poiché l’arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico dell’arbitrato rituale regolato dalla legge, e sfornito delle garanzie previste dal Legislatore per quest’ultimo, deve ritenersi che, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato, normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’arbitrato rituale, ossia all’istituto tipico regolato dal codice di procedura civile.

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