La clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto pubblico, che preveda la facoltà per ciascuna delle parti di declinare la competenza arbitrale entro un termine dalla ricezione della domanda di arbitrato, non preclude l’instaurazione del giudizio ordinario, atteso che tale facoltà di rinuncia alla giurisdizione arbitrale consente alle parti di devolvere la controversia alla cognizione del giudice statale.
L’inapplicabilità della disciplina dell’accordo bonario prevista dall’art. 240 d.lgs. 163/2006 ai contratti affidati al contraente generale, ai sensi della medesima disposizione normativa che espressamente esclude i contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV del codice dei contratti pubblici, determina la procedibilità della domanda giudiziale senza necessità del previo esperimento di tale procedura conciliativa.
