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Tribunale di Roma, 24 dicembre 2016, n. 24054

L’inserimento consensuale di una clausola compromissoria comporta la legittimità dell’emissione del decreto ingiuntivo ad opera del giudice competente sulla base delle prospettazioni svolte dal creditore opposto; ma, nel caso di successiva opposizione sollevata anche al fine di far valere gli effetti della clausola, il decreto ingiuntivo emesso deve essere dichiarato nullo e la controversia deve essere devoluta agli arbitri.

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